Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

      «Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
      2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
      3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

 

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      4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
      5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
      6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
      7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
      8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
      9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si
 

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applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

      10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
      11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
      12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
      13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».